Lo Statuto

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TITOLO I
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

È costituita una società cooperativa denominata "IL VILLAGGIO DEI POPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA".

La cooperativa ha sede nel Comune di Firenze.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato nel primo comma del presente articolo. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato nel primo comma del presente articolo. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 2 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

ART. 3 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 59 del 1992 in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile attualmente vigenti.

Art. 4 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Alla cooperativa pertanto è fatto divieto:

  1. di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

Alla cooperativa è fatto altresì obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 - Scopo sociale

La cooperativa si propone prioritariamente, senza finalità di lucro o di speculazione privata e con spirito mutualistico, di promuovere lo sviluppo del commercio equo e solidale coerentemente con i principi espressi nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale elaborata, promossa e tutelata dall'AGICES (Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale). In questo modo la cooperativa intende contribuire alla realizzazione di una prassi commerciale e di consumo alternativa a quella dominante e orientata alla giustizia sociale ed economica, allo sviluppo sostenibile, al rispetto per gli esseri umani e per l'ambiente. L'azione specifica del commercio equo e solidale è tesa al miglioramento delle condizioni di vita dei produttori svantaggiati e marginalizzati dei Paesi del Sud del Mondo, promuovendo opportunità di sviluppo economico e sociale attraverso relazioni durevoli, trasparenti, che remunerano i produttori in maniera equa e dignitosa.

La cooperativa intende inoltre sostenere le attività e prassi che perseguano obiettivi di giustizia, trasparenza e democraticità: consumo critico, finanza etica, reti locali di economia solidale, turismo responsabile, e tutti gli altri strumenti che nel futuro potranno essere elaborati per dare risposte adeguate e coerenti alle esigenze di giustizia in campo economico, per stimolare la crescita della consapevolezza verso le conseguenze negative del sistema socioeconomico dominante e per contribuire alla concreta realizzazione di un'alternativa economica orientata allo sviluppo dell'essere umano in tutti i suoi aspetti.

Tenendo presente quanto sopra, i soci intendono perseguire quale scopo mutualistico quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, beni e servizi a condizioni etiche ed economiche migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Più in generale, la cooperativa si propone di:

Art. 6 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende svolgere, direttamente o attraverso le associazioni di volontariato con cui sono stabilite apposite convenzioni, le seguenti attività:

  1. produrre, trasformare, promuovere e commercializzare all'ingrosso e al minuto i prodotti alimentari e artigianali provenienti prevalentemente da Paesi del Sud del Mondo e in parte da cooperative sociali e altre organizzazioni non profit;
  2. svolgere attività di somministrazione di prodotti alimentari, confezionati o sfusi;
  3. stabilire nuove relazioni commerciali dirette con produttori svantaggiati dei Paesi del Sud del Mondo, con organizzazioni di tali produttori e con cooperative sociali e altre organizzazioni non profit, nel rispetto dei principi enunciati nello scopo sociale;
  4. stabilire rapporti per le attività sub a), b) e c) con altre cooperative, associazioni, gruppi, istituzioni pubbliche e private di qualsiasi nazionalità, purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito della cooperativa;
  5. raccogliere fondi, donazioni e contributi da soci, da enti e da singoli privati per destinarli alle attività sociali;
  6. curare iniziative di divulgazione e informazione sui Paesi del Sud del Mondo, al fine di instaurare un rapporto economico che abbia come presupposti la cooperazione e la solidarietà e che valorizzi le loro risorse, nel rispetto dei loro tempi e modi di sviluppo;
  7. svolgere attività e servizi di studio, ricerca e documentazione, tramite la produzione, la diffusione e l'editoria di libri, pubblicazioni cartacee, audio, video, multimediali e documenti in ogni altro formato e diffusi su qualunque altro adeguato supporto materiale.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, creditizia come pure assumere partecipazioni in società ed enti anche non cooperativistici, che svolgano comunque attività connesse o funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata dalle leggi vigenti in materia e da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra i non-soci sotto ogni forma.

La cooperativa, nel rispetto dei limiti sopra richiamati per il mantenimento delle condizioni di mutualità prevalente, potrà svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

TITOLO III
SOCI

Art. 7 - Presupposti e condizioni di ammissione

Possono essere soci le persone fisiche che intendono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali e/o che intendono usufruire dei servizi che la cooperativa offre. Possono essere altresì soci le persone giuridiche, gli enti e le imprese, salvo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 2527 c.c.

Nella domanda di ammissione il socio deve:

  1. indicare nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione sociale, sede, data di costituzione e codice fiscale per le persone giuridiche;
  2. dichiarare di impegnarsi al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  3. Indicare la quota di partecipazione che si impegna a sottoscrivere e versare all'accoglimento della domanda.

La domanda di ammissione per i soci persone giuridiche dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente e corredata di copia della relativa delibera dell'organo direttivo. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento.

Art. 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile il socio può recedere qualora non intenda o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o di usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'esame della domande entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono il presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - Esclusione del socio

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso oltre nei casi di legge, il socio:

  1. che svolga attività in contrasto e/o concorrente con quella della cooperativa;
  2. che non osservi lo statuto, i regolamenti interni e ogni altra prescrizione degli organi della società, adottati in attuazione dei programmi;
  3. che sia dichiarato interdetto o inabilitato e, per le persone giuridiche, che siano dichiarate fallite;
  4. che non abbia versato tutta o parte della quota sociale prevista dal presente Statuto.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 11 - Decadenza

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla cooperativa. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di accertamento della decadenza l'interessato può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 12 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Liquidazione delle quote

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto:

  1. al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso;
  2. al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito.

Le somme di cui al punto b) vanno rimborsate entro centottanta giorni dallo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 15 - Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di loro spettanza per iscritto mediante raccomandata da spedirsi a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di cinque anni dallo scioglimento del rapporto.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI

Art. 16 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, nei limiti previsti dall'ultima comma dell'art. 2526 codice civile. Possono essere ammessi anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito nel successivo Titolo V, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

TITOLO V
SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

La società può ammettere nella compagine sociale soci sovventori. A tal fine la società costituisce un fondo per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per lo sviluppo tecnologico.

Art. 18 - Conferimento dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso partecipazioni trasferibili del valore di euro 25,80 (venticinque virgola ottanta) ciascuna fino ad un massimo euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

Art. 19 - Deliberazione di emissione

La deliberazione concernente la costituzione di soci sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono stabilire:

  1. l'importo complessivo dell'emissione;
  2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
  3. il termine minimo di durata del conferimento;
  4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
  5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.
Art. 20 - Diritti dei soci sovventori

A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dal codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dal capitale sociale e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di euro 25,80 (venticinque virgola ottanta).
    Ciascun Socio potrà sottoscrivere quote maggiori di capitale sociale, salvo i limiti di legge. Il Capitale sociale è formato:
    1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari;
    2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
  3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
  4. dalla riserva straordinaria;
  5. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.
Art. 23 - Nominatività, Indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative e indivisibili. Esse non possono essere cedute a soci o terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per il trasferimento delle quote si applicano le disposizioni di cui all'art. 2530 c.c.

TITOLO VII
BILANCIO

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

Art. 26 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandone:

  1. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
  2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
  3. un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto;
  4. un'eventuale quota da attribuire ai soci quale dividendo, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 2514 lettera a;
  5. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  6. quanto residua a una o più riserve straordinarie.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VIII
GLI ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi della società

Gli organi della società sono:

  1. l’Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio di Amministrazione
  3. il Collegio Sindacale, se nominato
Art. 28 - Assemblea dei soci

Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La loro convocazione deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail muniti del dispositivo per l'avvenuta ricezione oppure con altre modalità previste dalla legge.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea oltre a quelli ad essa attribuiti dalla legge, ha i seguenti poteri:

  1. approva il bilancio;
  2. procede all'elezione delle cariche sociali;
  3. determina la retribuzione annuale dei sindaci;
  4. approva i regolamenti interni;
  5. le modificazioni dell'atto costitutivo;
  6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci.
Art. 29 - Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini come sopra disposti e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/3 dei soci. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Per le decisioni che riguardano:

  1. le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto sociale;
  2. le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  3. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
ed in tutti gli altri casi previsti per legge la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 30 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei voti complessivi nei casi in cui a norma di legge o del presente statuto le decisioni devono essere assunte alla presenza di un notaio. Sono fatte salve le ipotesi in cui per legge o per il presente statuto si richiedono maggioranze più elevate.

Art. 31 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto all'Assemblea i soci che risultano iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio non amministratore, non sindaco e non dipendente della cooperativa, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 32 - Deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e, in caso di assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Quando ne è richiesta la presenza a norma di legge o del presente statuto il verbale viene redatto dal notaio.

Art. 33 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di un numero dispari variabile da tre a undici, eletti tra gli iscritti nel libro dei soci da almeno un anno.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili salvo revoca parziale o totale, deliberata dall'Assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 34 - Delega delle funzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, se non già nominati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle materie consentite dalla legge, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri membri, o a singoli consiglieri, determinando i limiti della delega.

Art. 35 - Consiglio di amministrazione: costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta, inviata tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altro adeguato mezzo di trasmissione ai consiglieri e ai sindaci effettivi, se nominati, in modo che questi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione non convocato secondo le modalità del presente articolo è regolarmente costituito se partecipano tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi.

Il Consigliere la cui posizione è oggetto di un punto specifico dell'ordine del giorno deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 36 - Poteri degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della cooperativa, eccetto quanto a norma di legge o del presente statuto riservato alla competenza dei soci.

Art. 37 - Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente in mancanza o assenza di questi, ed ai consiglieri delegati se nominati nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione può in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo rilasciando liberatoria quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente o in mancanza o assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

Art. 38 - Consiglio di amministrazione: Cooptazione

Nel caso in cui venga meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 39 - Collegio sindacale

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi di legge.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci, in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci sono rieleggibili e durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Art. 40 - Attività del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo, se nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente, nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 42 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale netto, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della L. 31.1.92 n.59.

TITOLO X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 43 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relativa alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse, salvo le ipotesi in cui vi è l'intervento del pubblico ministero, alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio ove ha sede legale la società; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuato, su istanza della parte più diligente, da parte del Presidente del tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.